Per chi fa impresa o esercita una libera professione, il mancato incasso di fatture rappresenta una delle minacce più concrete alla sopravvivenza dell'attività. Il decreto ingiuntivo è lo strumento principe per recuperare crediti certi senza affrontare un giudizio ordinario: una procedura accelerata che, nella maggior parte dei casi, si conclude in pochi mesi.
Cos'è il decreto ingiuntivo
È un provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare una somma di denaro o di consegnare un bene mobile determinato. Disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo senza il classico contraddittorio: il giudice decide sulle sole prove documentali offerte dal ricorrente.
Requisiti del credito
Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. Certo significa non contestato nell'esistenza; liquido significa determinato nell'ammontare; esigibile significa scaduto e non sottoposto a condizione. Sono prove tipiche: fatture accettate, estratti conto bancari, scritture contabili regolarmente tenute, contratti firmati, ricognizioni di debito.
La procedura passo per passo
L'avvocato deposita ricorso telematico con prove documentali e procura. Il giudice esamina e, se ritiene fondato il credito, emette decreto entro 30-60 giorni. Il decreto va notificato al debitore entro 60 giorni dall'emissione, pena l'inefficacia. Dalla notifica decorrono i 40 giorni per l'opposizione.
La provvisoria esecutorietà
Se il credito è basato su cambiale, assegno, atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure se ricorre pericolo di pregiudizio (es. fuga del debitore, dissipazione del patrimonio), si può chiedere la provvisoria esecutorietà. In questo modo il creditore può procedere subito al pignoramento, senza attendere la scadenza dei 40 giorni di opposizione.
L'opposizione del debitore
Il debitore ha 40 giorni dalla notifica per opporsi. L'opposizione apre un giudizio ordinario di cognizione in cui il debitore diventa convenuto sostanziale: deve provare l'estinzione, l'invalidità o l'inesigibilità del credito. Tempi medi del giudizio di opposizione: 12-24 mesi in primo grado.
Cosa fare se il debitore non paga dopo 40 giorni
Decorso il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo. Si procede con l'atto di precetto (intimazione al pagamento entro 10 giorni) e, in mancanza, con il pignoramento: presso il debitore, presso terzi (banca, datore di lavoro), immobiliare.
La diffida stragiudiziale come arma preventiva
Prima del ricorso, valuta sempre una diffida stragiudiziale con PEC: spesso induce al pagamento spontaneo evitando i costi del giudizio. Concedi un termine di 15 giorni e avverti che, in mancanza, procederai con decreto ingiuntivo e iscrizione del nominativo nelle banche dati creditizie.
Costi e tempi medi
Per crediti fino a 5.000 euro: contributo unificato 43 euro, onorari avvocato 800-1.500 euro. Per crediti fino a 50.000 euro: contributo 237-340 euro, onorari 2.000-4.000 euro. I tempi medi, dal deposito al pignoramento, sono di 4-6 mesi quando non vi è opposizione.
Il regime fiscale
Le spese legali ottenute con il decreto sono ripetibili dal debitore. L'IVA delle fatture insolute può essere recuperata con nota di variazione (art. 26 DPR 633/1972) dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive, oppure subito in caso di procedure concorsuali del debitore.
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Inizia consulenzaLe informazioni di questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un avvocato abilitato.